Banche dati per valutazione del merito creditizio
Quando viene richiesto un finanziamento di qualunque importo e categoria, si ha a che fare con due aspetti fondamentali per valutare il merito creditizio: le regole di accesso al mercato del credito e le banche dati che banche e finanziarie consultano per concedere il finanziamento.
Molti potenziali clienti persona fisica sono convinti che la busta paga e il reddito se sono congrui consentono l’accesso facilitato.
Ma purtroppo poi dopo aver chiesto un finanziamento si vedono bocciata la pratica.
Ogni banca e/o finanziaria ha una sua regola dettata dalla policy del credito che varia in funzione della posizione lavorativa se da lavoro dipendente e/o autonomo.
Ma un aspetto complesso che diventa più determinante del reddito e/o della firma sulla richiesta, se il proprio nome é già censito a sistema o non ha preso mai finanziamenti, é soprattutto la presenza del nominativo nelle banche dati come cliente regolare nei pagamenti e/o come cattivo pagatore perché ha saltato rate di pagamento.
Molti clienti di una banca e/o di una finanziaria spesso non sanno di avere delle segnalazioni perché non ricordano in passato di avere avuto rapporti con un provider di mercato e di essere stati censiti negativamente.
Esistono fino a 23 banche dati nei Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), dalla CRIF (CENTRALE RISCHI FINANZIARI), alla CTC (CONSORZIO TUTELA DEL CONSUMATORE, alla CR (CENTRALE RISCHI DELLA BANCA D’ITALIA), al CAI (CENTRALE DI ALLARME INTERBANCARIA, alla EXPERIAN,
Ma esistono visura protesti, la banca dati della pubblicità e dei Tribunali.
Le banche dati cui attingono tutte le Banche e Finanziarie sono fino a 9 tra le più importanti ma la CRIF, la CR, la CTC, l’EXPERIAN, il CAI e la VISURA PROTESTI sono quelle che hanno più rilevanza.
Ognuna di queste banche dati ha il suo peso e contengono sia dati positivi che negativi, quelli negativi sono quelli che comportano il non esito positivo della richiesta di finanziamento.
Tra tutti i SIC attivi in Italia vi sono Experian, Consorzio Tutela Credito, Crif, e Assilea.
I sistemi informativi possono contenere:
- informazioni creditizie di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti di credito per i quali si sono verificati inadempimenti
- informazioni creditizie, che attengono a richieste/rapporti di credito a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel sistema al momento del loro verificarsi.
- Nela consultazione di questo patrimonio informativo viene consentito alle singole banche e società finanziarie di valutare l’affidabilità del cliente prima di stipulare un nuovo contratto di finanziamento.
In generale, vi è l’obbligo del segreto per le banche e gli intermediari che consultano i sistemi.
Gli intermediari bancari e finanziari e i gestori dei SIC hanno l’obbligo di controllare l’esattezza delle informazioni segnalate e di provvedere al loro aggiornamento.
Il cliente ha diritto, con una semplice richiesta rivolta al finanziatore o ai SIC, di conoscere le informazioni registrate a proprio nome nell’archivio e, in caso di errori, richiedere la cancellazione ovvero la modifica di dati non corretti. L’eliminazione, l’integrazione e la modifica dei dati contenuti negli archivi può essere disposta anche con provvedimento dell’Autorità Garante per la privacy.
Il trattamento dei dati può riguardare solo dati personali di tipo obiettivo, che vengono precisamente individuati dal codice.
Non possono essere usate informazioni e giudizi del tipo “cattivo pagatore”.
L’intermediario prima di procedere alla segnalazione nell’archivio ha il dovere di avvisare l’interessato che potrà evitare la segnalazione ai SIC relativa al primo ritardo nei rimborsi con il versamento della rata scaduta.
Un successivo ritardo nei pagamenti nell’ambito del medesimo rapporto di credito, invece, verrà subito segnalato nei SIC.
Quando vengono regolarizzati, le informazioni sui ritardi nei pagamenti vengono conservate fino a 12 mesi dalla data della regolarizzazione, ma se il ritardo nei pagamenti non è superiore a due rate; la conservazione dura invece 24 mesi se si tratta di ritardo superiore a 2 rate (o due mensilità).
Una volta scaduti i termini, le informazioni vengono automaticamente cancellate dal sistema, sempre che, nel frattempo, non vengono riscontrati ulteriori ritardi nel medesimo rapporto contrattuale ed, In tal caso, il decorso riprende dalla data della nuova regolarizzazione.
Le informazioni negative circa i ritardi nei pagamenti non regolarizzati, invece, sono mantenute per la durata di 36 mesi dalla data di cessazione del rapporto contrattuale.
Prima della scadenza dei termini sopra indicati, non si può ottenere la cancellazione delle segnalazioni attinenti a comportamenti irregolari, anche se sanati.
Il rispetto delle previsioni normative in ordine alla tutela della referenza creditizia compete al Garante per la protezione dei dati personali, che può disporre verifiche periodiche ai SIC.
Per eventuali violazioni restano applicabili le sanzioni amministrative, civili e penali previste dalla normativa sul trattamento dei dati personali.
Sul sito dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sono disponibili ulteriori informazioni sui SIC e sul codice deontologico.
I SIC (Sistemi di Informazioni Creditizie) erano una volta conosciuti come “centrali rischi private” e sono le banche dati private consultate da banche, società finanziarie e società di servizi (settore telefonia/energia elettrica/ gas),per verificare l’affidabilità e la puntualità nei pagamenti della clientela.
Questa definizione si può trovare anche nel sito della Banca d’Italia.
I SIC rappresentano una fonte primaria per le banche, al fine di valutare l’opportunità di concedere alla clientela credito al consumo, fidi, prestiti o carte di credito sotto qualsiasi forma tecnica.
Queste preziose informazioni rappresentano la “reputazione creditizia” del cliente e principalmente le banche e finanziarie vi ricorrono per acquisirle:
- Al momento in cui un cliente fa una nuova richiesta di finanziamento (per valutare il suo merito creditizio);
- Ogni mese, per la clientela già affidata (al fine di conoscere eventuali segnali di insolvenza, derivanti dai rapporti su altri Istituti).
Le banche dati SIC, sempre considerate in modo negativo, come gli “archivi dei cattivi pagatori”, di fatto contengono anche informazioni positive.
Da una statistica redatta da Crif s.p.a, il 95% dei soggetti presenti nella propria banca dati, in realtà rimborsano regolarmente i finanziamenti ottenuti!
Essere segnalati nelle centrali rischi private, non significa necessariamente essere un cattivo pagatore!
Per esempio, se hai avuto un finanziamento di 5.000 Euro che risulta pagato regolarmente e già estinto, nella banca dati SIC troverai queste informazioni, che però sono assolutamente positive.
Infatti è molto più facile ottenere un nuovo finanziamento se nelle centrali rischi private ci sono informazioni sulla tua correttezza creditizia rispetto all’assenza di informazioni.
Le centrali dei rischi private sono un beneficio, non solo lato banca, ma anche per il cliente, perché:
- Permettono alle banche di ridurre i rischi di concessione del credito così contribuiscono ad avere un sistema creditizio più solido;
- Consentono l’accesso al credito alla clientela più meritevole.
L’attività dei SIC privati in Italia, é regolamentata da uno specifico “Codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo” emanato in data 12 settembre 2019 in sostituzione del precedente “Codice di deontologia” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.300 del 23 dicembre 2004 .
Il codice di condotta è stato sottoscritto, oltre dai gestori dei vari sistemi di informazione creditizia, anche dagli Intermediari finanziari, da alcune associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Codacons, Federconsumatori) nonchè dal Garante per la Protezione dei dati personali.
Antonio Milano